L'iniziale condanna per concussione riqualificata in appello come induzione indebita non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento dei danni per chi al momento della commissione del fatto era da considerarsi persona offesa dal reato ha riaffermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3342/16, depositata il 26.01.2016. Orientamento già espresso dai giudici di legittimità in ordine alla riqualificazione dei delitti contro la Pa, a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012. E, ciò che rileva è che, anche nel caso di cassazione della sentenza di appello di condanna per compiuta prescrizione del reato di induzione indebita, restano ferme le statuizioni patrimoniali decise e il diritto alla rifusione delle spese legali a favore della parte civile
Cari Associati,
con la presente vorrei ringraziarVi, anche a nome del Consiglio Regionale, per la fiducia accordatami in occasione della mia elezione a Presidente di Ancrel Campania.
Vi assicuro il massimo impegno perché l’Associazione continui il suo percorso di crescita in riconoscibilità e accreditamento da parte della Istituzioni.
Sono sicura che con il Vostro prezioso contributo e quello dei colleghi del Consiglio Regionale faremo un bel lavoro di squadra per la nostra Associazione e per la ripresa di tutta la categoria professionale.
Rinnovando i miei più sentiti ringraziamenti, porgo un cordiale e affettuoso saluto.
IL PRESIDENTE ANCREL CAMPANIA
Paola Giordano
l divieto di percepire compensi per i titolari di cariche elettive deve ritenersi limitato ai costi e alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio delmunus pubblico; conseguentemente sono esclusi quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza. La lettura opposta a quella finora unanimemente espressa dalla Corte dei conti arriva dal ministero dell'Interno, in un parere reso a un Comune bergamasco sulla portata applicativa dell'articolo 5 del decreto legge 78/2010. La norma, al comma 5, fissa il principio in base al quale lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Dentro il divieto sono incappati i revisori dei conti che essendo anche amministratori si sono visti "tagliare" il compenso e hanno potuto percepire solo il rimborso spese, più gettone di 30 euro a seduta. La Corte dei conti con diversi pareri (da ultimo la sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 38/2015) ha sempre sostenuto la lettura restrittiva della norma. Secondo i giudici contabili, la regola trova applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni» di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione a organi collegiali «di qualsiasi tipo». Pertanto opera a prescindere da qualsiasi «collegamento» tra l'amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva. Per i magistrati, quindi, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica. In uno specifico parere (deliberazione 257/2012 della sezione Lombardia) la Corte dei conti ha confermato la lettura restrittiva anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale. Ora il via libero riconosciuto da parte del ministero dell'Interno al pagamento anche ai titolari di cariche elettive di compensi maturati per attività svolte nell'ambito della propria professione, in enti diversi da quelli in cui svolge la carica elettiva.