l divieto di percepire compensi per i titolari di cariche elettive deve ritenersi limitato ai costi e alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio delmunus pubblico; conseguentemente sono esclusi quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza. La lettura opposta a quella finora unanimemente espressa dalla Corte dei conti arriva dal ministero dell'Interno, in un parere reso a un Comune bergamasco sulla portata applicativa dell'articolo 5 del decreto legge 78/2010. La norma, al comma 5, fissa il principio in base al quale lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Dentro il divieto sono incappati i revisori dei conti che essendo anche amministratori si sono visti "tagliare" il compenso e hanno potuto percepire solo il rimborso spese, più gettone di 30 euro a seduta. La Corte dei conti con diversi pareri (da ultimo la sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 38/2015) ha sempre sostenuto la lettura restrittiva della norma. Secondo i giudici contabili, la regola trova applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni» di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione a organi collegiali «di qualsiasi tipo». Pertanto opera a prescindere da qualsiasi «collegamento» tra l'amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva. Per i magistrati, quindi, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica. In uno specifico parere (deliberazione 257/2012 della sezione Lombardia) la Corte dei conti ha confermato la lettura restrittiva anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale. Ora il via libero riconosciuto da parte del ministero dell'Interno al pagamento anche ai titolari di cariche elettive di compensi maturati per attività svolte nell'ambito della propria professione, in enti diversi da quelli in cui svolge la carica elettiva.
E’ stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 2016, strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente Locale, in quanto non sussistono gli elementi necessari per una corretta compilazione. Entro il 28 Febbraio dovrà operarsi l’aggiornamento e l’approvazione dei bilanci 2016 è prorogata al 31 marzo.
Pareggio di bilancioI bilanci di previsione vanno scritti in base alle regole in vigore oggi la circolare in arrivo dall'Economia sulla gestione dei nuovi vincoli di bilancio dovrebbe certificare il tutto. La legge 243 del 2012 con debutto previsto a partire da quest'anno imporrebbe alle amministrazioni locali di pareggiare otto saldi contemporanei, vale a dire quello di parte corrente e quello finale, sia di cassa sia di competenza, sia a preventivo sia a consuntivo. La legge di stabilità, per evitare l'impatto che avrebbe messo in crisi gli enti locali ha sospeso l'applicazione dell'intero pacchetto, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo saldo finale di competenza per il solo 2016, mentre soprattutto alla luce dell'armonizzazione il preventivo ha un orizzonte triennale. Il 2017 e il 2018 andrebbero adeguati al rispetto delle nuove previsioni. Il pareggio di bilancio rafforzato prevede un insieme di regole, dalle compensazioni territoriali ai vincoli all'indebitamento, che per entrare in vigore hanno bisogno di provvedimenti attuativi tutti da costruire, gli enti dovrebbero ipotizzare le modalità applicative dei nuovi vincoli producendo risultati diversi da Comune a Comune e che certo non porterebbe a una gestione razionale di finanza pubblica. Di conseguenza, per esempio, la gestione del debito va per ora riferita al solo articolo 204 del Tuel, che vieta di superare il tetto del 10% nel rapporto fra le spese per interessi e le entrate dei primi tre titoli del penultimo consuntivo. Il Governo annuncia l'intenzione di rimettere mano alla legge 243, per definirne l'assetto a regime ciò riporta in discussione anche il pareggio del bilancio statale, anch'esso "sospeso" in attesa di tempi migliori.