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l divieto di percepire compensi per i titolari di cariche elettive deve ritenersi limitato ai costi e alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio delmunus pubblico; conseguentemente sono esclusi quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza. La lettura opposta a quella finora unanimemente espressa dalla Corte dei conti arriva dal ministero dell'Interno, in un parere reso a un Comune bergamasco sulla portata applicativa dell'articolo 5 del decreto legge 78/2010. La norma, al comma 5, fissa il principio in base al quale lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Dentro il divieto sono incappati i revisori dei conti che essendo anche amministratori si sono visti "tagliare" il compenso e hanno potuto percepire solo il rimborso spese, più gettone di 30 euro a seduta. La Corte dei conti con diversi pareri (da ultimo la sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 38/2015) ha sempre sostenuto la lettura restrittiva della norma. Secondo i giudici contabili, la regola trova applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni» di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione a organi collegiali «di qualsiasi tipo». Pertanto opera a prescindere da qualsiasi «collegamento» tra l'amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva. Per i magistrati, quindi, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica. In uno specifico parere (deliberazione 257/2012 della sezione Lombardia) la Corte dei conti ha confermato la lettura restrittiva anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale. Ora il via libero riconosciuto da parte del ministero dell'Interno al pagamento anche ai titolari di cariche elettive di compensi maturati per attività svolte nell'ambito della propria professione, in enti diversi da quelli in cui svolge la carica elettiva.

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